FONDAZIONE
“CENTRO DIURNO INTEGRATO
SERAFINO CUNI”
VILLA DI SERIO
STATUTO
ART. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita la Fondazione "Centro Diurno Integrato Serafino Cuni" - con sede legale a Villa di Serio, Provincia di Bergamo in Piazza Europa n. 2.
La Fondazione non persegue finalità di lucro.
ART.2 - SCOPI ISTITUZIONALI
La fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo prioritario di assistere le persone anziane, disabili o a rischio di emarginazione anagraficamente residenti nei Comuni fondatori.
Subordinatamente all'avvenuto soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei residenti nel territorio dei Comuni fondatori, la Fondazione potrà rivolgere il proprio intervento a persone anziane, disabili, o a rischio di emarginazione residenti nei comuni della Lombardia.
Inizialmente la Fondazione persegue il proprio scopo attraverso la gestione del Centro Diurno Integrato di Piazza Europa in Villa di Serio; nel prosieguo potrà istituire servizi nel territorio dei Comuni fondatori o in altri Comuni della Lombardia finalizzati comunque all'assistenza.
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse.
La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
ART. 3 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
Fondo di dotazione quantificato in €. 52.000,00 come risulta dall’atto costitutivo.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
Lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
Contributi regionali o statali finalizzati a spese di investimento;
Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
ART. 4 - MEZZI FINANZIARI
La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a. Rette degli ospiti;
b. Contributi gestionali correlati all'assistenza socio-sanitaria erogata agli ospiti;
c. Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
d. Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
e. Redditi derivanti dal patrimonio;
f. Contributo derivante da prestazioni gratuite effettuate da personale infermieristico generico e/o professionale.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.
ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
• Il Presidente
• Il Consiglio di Amministrazione
• Comitato di nomina
• Revisore dei conti
ART. 6 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE.
Il Presidente è il delegato del Sindaco del Comune di Villa di Serio in quanto legale rappresentante del Comune dove ha sede l’immobile della Fondazione.
Il Vice presidente è un delegato del Sindaco del Comune di Pradalunga.
ART. 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE
IL Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi in giudizio.
Spetta al Presidente:
a. Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b. Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
c. Sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d. Assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dei servizi gestiti dalla Fondazione con obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella successiva adunanza, nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri nominati dal Comitato di nomina ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre Consiglieri.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in rappresentanza del Comune di Villa di Serio in numero di tre, tra cui il Presidente, ed in rappresentanza del Comune di Pradalunga in numero di due, tra cu i il Vice-Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del patrimonio ed al raggiungimento delle finalità della Fondazione nel modo che ritiene più confacente alla necessità, in rapporto alle possibilità economiche e finanziarie.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tanto quanto l'Amministrazione Comunale da cui provengono.
ART. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di cinque giorni può essere ridotto a tre in caso di provata urgenza.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne faccia richiesta scritta due quinti dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice - Presidente.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica, ad eccezione della ipotesi di cui all'art. 13 (il Presidente si computa alla stessa stregua di un consigliere).
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed a votazione palese.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ove si tratti di nomine o, comunque, di deliberazioni relative a persone, le votazioni sono fatte a schede segrete.
In caso di urgenza, previa accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché siano presenti tutti componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le spese sostenute dagli Amministratori per ragioni d'ufficio vengono rimborsate dalla Fondazione.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente tenuti e trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione compete:
a. approvare il bilancio e il rendiconto annuale entro il 30 aprile;
b. deliberare su alienazioni o incrementi del patrimonio;
c. deliberare gli indirizzi strategici dell'attività e dell'organizzazione utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
d. deliberare il regolamento per disciplinare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento del
Centro Diurno Integrato per la quantificazione delle rette, per l'accettazione degli ospiti per le dimissioni degli stessi a seguito di comportamento incompatibile con la vita di Comunità;
e. nominare il Direttore Generale
f. deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale l'assunzione di determinate categorie di atti di propria competenza.
Il titolare della delega dovrà informare il Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte in virtù della delega conferita.
ART. 11 – COMITATO DI NOMINA
Il Comitato di nomina è organo consultivo della fondazione e di rappresentanza dei Comuni Soci Fondatori con funzioni di vigilanza sul perseguimento dei fini e degli obiettivi della Fondazione e sull’operato degli Amministratori.
Spetta al Comitato di nomina la nomina del Presidente, del Vice-Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sindaco del Comune di Villa di Serio(Presidente e due Consiglieri) e del Sindaco di Pradalunga (Vice-Presidente e un Consigliere).
Spetta altresì al Comitato la revoca per gravi motivi del Presidente, Vice-Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione. Spetta infine al Comitato la nomina del Revisore dei Conti con le modalità di cui al successivo articolo 12.
Il comitato di nomina è composto:
dal Sindaco del Comune di Villa di Serio in qualità di Presidente;
dal Sindaco del Comune di Pradalunga
da un membro designato dal Consiglio Comunale di Villa di Serio
Il Comitato di nomina è organo collegiale.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
ART. 12 - REVISORE DEI CONTI
Il revisore dei conti, con la funzione di controllare la regolarità amministrativa e contabile, deve essere estraneo al Consiglio di Amministrazione e deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili. E' nominato dal Comitato di nomina su una rosa di tre candidati segnalati dal Comune di Pradalunga.
Il Revisore dei Conti redige la relazione al rendiconto. Le relazioni ed i verbali del Revisore sono riportati su apposito libro - verbali debitamente sottoscritto dal Revisore.
Il Revisore dura in carica tre anni e non può essere rinominato più di una volta consecutiva.
ART. 13 - IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di consulenza tecnica.
Al Direttore Generale spetta:
a. dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b. assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente;
c. il coordinamento della gestione operativa e la responsabilità del funzionamento dei servizi della Fondazione;
d. predisporre gli schemi del bilancio e del rendiconto annuale;
e. ogni altro compito che non compete in modo specifico ad altri organi della Fondazione;
f. coordina il personale dell’Ente;
Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Segretario per la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni assunte.
L'incarico di Segretario può essere conferito al Direttore Generale.
ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE
Salvo l'inviolabilità assoluta dello scopo della Fondazione, il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta alla quale partecipino tutti i membri e con votazione non inferiore ai quattro quinti dei Consiglieri in carica.
Le modifiche allo Statuto non possono essere apportate senza l’approvazione preventiva dei Consigli comunali di Villa di Serio e Pradalunga.
ART. 15 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, secondo l’accordo fra gli organi della Fondazione e le Amministrazioni Comunali dei Comuni Soci fondatori di Villa di Serio e Pradalunga, in modo tale da assicurare un reimpiego avente destinazione e finalità conformi allo scopo della Fondazione, quale risultante dall’articolo 2, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 , L. 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della Fondazione designa i liquidatori.
ART. 16 - NORME GENERALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.